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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.07.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Garanzia del credito a favore delle PMI).

Lo Stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, presta garanzie per il mantenimento delle linee di credito in essere al 31 dicembre 2008 a favore delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238.
A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, stipula entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.