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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.04.
riammesso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri).

1. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dalla medesima legge sono impiegate in quota parte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'integrazione della pensione conseguita in virtù dei trasferimento di contributi AVS all'INPS in misura tale da corrispondere alla pensione conseguita lo stesso titolo di anzianità dei pari categoria professionale italiani, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del primo gennaio 2002;
2. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del «Frontalierato» al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile.