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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
4.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Allo scopo di concorrere all'obiettivo del contenimento della spesa e della riduzione degli organi collegiali per liberare risorse da destinare a provvedimenti anti-crisi, il numero dei membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239, è rideterminato in tre, oltre al Presidente. I membri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono entro i successivi 30 giorni e possono essere rinominati. Entro tale data sono nominati i nuovi componenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8 della legge 14 novembre 1995, n. 481.