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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.023.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.023.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Agevolazioni fiscali sugli incentivi all'esodo dei lavoratori).

1. All'articolo 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 23 è abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è inserito il seguente comma 4-bis:
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17. L'imposta sopra determinata si applica in un'unica soluzione in sede di effettuazione delle ritenute del sostituto d'imposta sulle somme erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non è soggetta a conguaglio.