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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.022.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
4.022.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure temporanee a favore della liquidità delle imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, le aziende che hanno richiesto e ottenuto, secondo le vigenti disposizioni legislative, l'autorizzazione a differire il versamento degli oneri sociali dovuti agli enti erogatori di forme di previdenza obbligatoria sono esonerati dal pagamento degli interessi e dei gravami di legge. Il pagamento delle somme dovute a tale titolo è ricalcolato e posticipato in forma rateale a partire dal 1° gennaio 2012.
2. Con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1, il datore di lavoro che versa in comprovate e accertate condizioni di difficoltà economica o produttiva è esonerato dall'obbligo di anticipare ai propri dipendenti sospesi dal lavoro il trattamento ordinario di integrazione salariale a carico dell'INPS.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per dare attuazione a quanto previsto nei commi 1 e 2.