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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196).

1. All'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
2. Le imprese fornitrici di lavoratori temporanei hanno la facoltà di determinare forfettariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato, rientrante nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura pari al 20 per cento del corrispettivo contrattualmente pattuito con le utilizzatrici.