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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.017.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.017.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40 per cento nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510 del 2006, del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto dei Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.