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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.18.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
3.18.
riammesso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«5. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
6. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro nel 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro nel 2009».