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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.16.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
3.16.
inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«5. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Per le imprese esercenti servizi di linea automobilistici e servizi di noleggio autobus con conducente i costi relativi al personale dipendente ed assimilato sono interamente ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile».
6. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, alla preventiva autorizzazione comunitaria.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si fa fronte mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari al 4 per cento a decorrere dal 2009.»