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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.030.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
3.030.
(inammissibile, limitatamente ai commi da 2 a 28)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti agroalimentari).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.».
2. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n.138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti.».
3. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.
4. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: «biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh»;
b) la riga 7 è eliminata;
c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: «gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003».

5. All'articolo 2, comma 150 punto c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «e 3» sono eliminate.
6. All'articolo 2, comma 152, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «in conto interessi con capitalizzazione anticipata.»è aggiunto il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.».
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i «Criteri e buone pratiche di gestione forestale», nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.».

8. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'AGECONTROL spa possono avvalersi dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui al all'articolo 1, comma 1047, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989», sono inserite le seguenti: «nonché per i controlli effettuati congiuntamente all'AGEA ed all'AGECONTROL spa».
11. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti commercializzati in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
12. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i prodotti alimentari non trasformati l'indicazione del luogo di origine o provenienza riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione del prodotto. Per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Per luogo di origine o provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.
13. Con i decreti di cui al comma 12 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
14. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 11, 12 e 13 è punita con la sanzione amministrativa da euro mille a euro diecimila.
15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 1-bis della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.
16. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.»

17. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 66.000,00.

19. Le sanzioni previste dai commi 17 e 18 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi.
20. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
«1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma 2 e 3 della presente legge, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a 3 mesi.

2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.»
21. Le imprese di condizionamento sono tenute ad indicare in etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.
22. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini rispettano le prescrizioni e detengono la documentazione, stabilita secondo le modalità di cui al comma 7, finalizzate ad identificare l'origine del prodotto e consentire la verifica della conformità alle indicazioni facoltative di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modificazioni, qualora utilizzate.
23. I frantoi oleari, anche al fine di verificare gli adempimenti di cui all'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, sono iscritti in apposito registro tenuto da AGEA e comunicano preventivamente ad AGEA medesima l'inizio di attività in ciascuna campagna olearia.
24. AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire da parte di ciascun frantoio oleario, nonché le regole di registrazione e di controllo nel SIAN. Nell'ambito dei servizi del SIAN, AGEA realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
25. All'articolo 23 del R.D.L 15 ottobre 1925, n. 2033, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La preparazione delle miscele di cui al primo comma è consentita per la commercializzazione in altri Stati membri e per l'esportazione in paesi terzi. È consentita la commercializzazione di miscele di oli di oliva con altri oli vegetali proveniente da altri paesi.».
26. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
27. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
28. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di cui al presente articolo e del regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 e successive modificazioni.