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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
3.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.
(Aiuti di Stato).

1. Oggetto del presente articolo sono gli aiuti di Stato alle imprese di cui alla comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 17 dicembre 2008.
2. Fino al 31 dicembre 2010 è consentita, nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 3-ter a 3-undecies, la concessione, a livello nazionale, regionale e locale, degli aiuti di Stato alle imprese previsti dai successivi articoli da 3-quater a 3-octies.
3. Per imprese si intendono i soggetti economici rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

«Art. 3-ter.
(Esclusioni).

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, salvo le specifiche esclusioni previste dal presente articolo.
2. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano che al 30 giugno 2008 non versavano in condizioni di difficoltà.
3. Un'impresa è da considerarsi «in difficoltà» nei casi indicati dal punto 2.1 della comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e dall'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
4. Non possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 3-bis le imprese che non dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

«Art. 3-quater.
(Aiuti di importo limitato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, calcolato, al lordo delle imposte dovute, con riferimento al triennio dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che essi siano in forma di regime, che siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e che, prima di concederli, sia acquisita una dichiarazione scritta del beneficiario che informi su eventuali aiuti de minimis e su altri aiuti di cui al presente articolo ricevuti dalla stessa impresa nell'esercizio finanziario in corso. In tal caso gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti non supera l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo le imprese di tutti i settori produttivi e commerciali, con esclusione di quelle che operano nei seguenti settori:
a) pesca;
b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
i) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o;
ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo le misure che costituiscono aiuti all'esportazione e gli aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

«Art. 3-quinquies.
(Aiuti di Stato sotto forma di garanzie).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il premio annuale minimo da pagare, per garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o sulla base di metodologie di calcolo già approvate dalla Commissione può essere ridotto, per un periodo massimo di 2 anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:
i) 25 per cento per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio;
ii) 15 per cento per le imprese di grandi dimensioni.
b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1o gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1o gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;
c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;
d) la misura della garanzia non supera il 90 per cento del prestito.

«Art. 3-sexies.
(Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) il tasso d'interesse non è inferiore a quello overnight della Banca d'Italia, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale calcolata nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
b) il metodo di calcolo di cui alla precedente lettera è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

2. Fino al 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilità, il tasso overnight, fissato dalla Banca d'Italia.

«Art. 3-septies.
(Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»).

1. È consentita la concessione di aiuti di Stato alle imprese consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, a condizione che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto può essere concesso anche per progetti esistenti, qualora necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.
2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 per cento su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato SEE, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.
3. La riduzione del tasso di interesse è fissata al 25 per cento, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50 per cento, per le PMI. II tasso d'interesse agevolato può essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.

«Art. 3-octies.
(Adeguamento delle misure di aiuti di Stato esistenti relative al capitale di rischio).

1. È consentita la concessione di aiuti pubblici destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, nei limiti delle seguenti soglie:
a) l'ammontare degli investimenti finanziati mediante l'aiuto di Stato non supera 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni beneficiario;
b) almeno il 30 per cento del finanziamento proviene da investitori privati, quale che sia la zona in cui è situata l'impresa beneficiaria.

«Art. 3-nonies.
(Cumulo).

1. Gli aiuti di cui all'articolo 3-bis sono cumulabili con altri aiuti di Stato compatibili o con altre forme di finanziamento comunitario, nei limiti di intensità massima indicati nei relativi orientamenti comunitari o nel Regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Gli aiuti di cui all'articolo 3-quater sono cumulabili con gli aiuti de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, nel limite massimo di 500.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
3. Gli aiuti di cui agli articoli da 3-quinquies a 3-octies sono cumulabili, con gli importi de minimis concessi, per gli stessi costi ammissibili, nel triennio di cui all'articolo 3-quater entro i limiti di intensità previsti nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

«Art. 3-decies.
(Monitoraggio e relazioni).

1. Entro il 15 luglio del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-bis, i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscono un elenco dei nuovi regimi posti in essere ai sensi del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea.
2. Entro il 30 settembre del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui all'articolo 3-bis, le amministrazioni inviano al Dipartimento di cui al comma 1 una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo. Il Dipartimento provvede a trasmettere, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva alla Commissione.
3. I soggetti di cui al comma 1 conservano le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 4, relative alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto per dieci anni e le trasmettono al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.
4. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza della presente disposizione.

«Art. 3-undecies.
(Disposizioni finanziarie e finali).

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti contenuti nel presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri, avvalendosi delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-bis.
3. L'efficacia delle norme contenute nel presente decreto, così come notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea.