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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.44.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
2.44.
inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), sono eliminate le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quando precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8».