Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ciascuna azienda che beneficia degli incentivi di cui al presente decreto, nei trenta giorni successivi a quelli indicati nel precedente comma, istituisce un fondo interno idoneo e compatibile a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori. Il mancato rispetto della procedura di cui sopra o dei tempi di liquidazione concordati con i fornitori, non dovuto ad inadempienze degli stessi, determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso».