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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.34.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.34.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
3-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti ridotta del 50 per cento non cumulabile con l'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione.

A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 110,5 milioni di euro per il 2010 e 114 milioni di euro per il 2011.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati pari a 110,5 milioni di euro per il 2010 e a 114 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.