stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.3.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1.È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica non inferiore ad «A», esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1-bis. Le spese detraibili, di cui al precedente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino «parlante», e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
e) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per il 2010 e 100 milioni per il 2011;
f) l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;
g) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010 e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
h) quanto a 60.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.