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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.21.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.21.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«La detrazione si applica, su di un importo massimo complessivo non superiore a 30.000 euro, anche alle spese per l'acquisto di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle strutture turistico alberghiere comprese le locande, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi per vacanza, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini o escursionistici, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute da singoli contribuenti, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute da imprese del settore»;
b) al secondo periodo dopo le parole: «delle opere edilizie» sono inserite le seguenti: «, all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture turistico alberghiere».