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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.09.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.09.
ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di arredi per le attività aziendali).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, alle imprese che procedano alla sostituzione degli arredi dei propri uffici e delle proprie strutture, ivi comprese le imprese operanti nel settore turistico-alberghiero ed i locali pubblici, con arredi nuovi, rispondenti ai requisiti del decreto di cui al comma 5, è attribuito un credito d'imposta automatico, pari al 10 per cento della spesa sostenuta.
2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo agli acquisti di arredi nuovi di fabbrica, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è usufruibile.
3. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli arredi, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto del credito d'imposta medesimo effettuati nel periodo d'imposta del loro acquisto.
4. Il credito di imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, e non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
6. All'onere del presente articolo, valutato in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione di una quota del 20 per cento degli importi complessivi destinati dal bilancio dello Stato ai contributi agli investimenti delle imprese.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.