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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.05.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei confronti dei datori di lavoro dei settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, in caso di rinnovo di contratti di lavoro per lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 dicembre 2009, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di ventiquattro mesi. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane e da studi professionali, ovvero da imprese commerciali sotto i 50 addetti, ovvero per lavoratori e lavoratrici over 50 non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi».