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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.04.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica e di stimolo per il settore tessile).

1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.
2. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 1, sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.
3. La detrazione stabilita al comma 2 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
4. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate , fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nonché le procedure di controllo prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.