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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.65.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.65.
riammesso

Dopo il comma 17, aggiungere in fine, i seguenti commi:
17-bis Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già

stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008.
17-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a euro 900.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.