stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.63.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.63.
ritirato

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate all'attuale crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5», per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 500.000 euro.
17-ter. Il contributo di cui al comma 17-bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2009/C 16/01 del 17 dicembre 2008, recante il «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria». L'efficacia della misura è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
17-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità operative e termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 17-bis.
17-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.