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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.19.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011

qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.