stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
1.10.
inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, è aggiunta, infine, la seguente lettera: i-bis) gli autocaravan il cui proprietario, o componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo;
b) all'articolo 20 è aggiunto, infine, il seguente comma: «Gli autocaravan che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono esenti dal pagamento dalla tassa automobilistica per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di certificazione dell'avvenuta installazione del relativo impianto».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere il seguente:
Agli oneri derivanti dalla lettera 2-bis dell'articolo, stimati pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.