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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.09.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.09.
ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Alle aziende agricole, agromeccaniche, alle imprese di costruzione ed edili, o alle ditte comunque utilizzatrici di macchine movimento terra con dipendenti e in regola con i contributi previdenziali è concessa un contributo alla sostituzione delle macchine agricole e movimento terra, di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prodotte anteriormente al 31 dicembre 1999, con macchine agricole e movimento terra di pari categoria e potenza a norma Tier 3 o over Tier 3.
Tale contributo a fondo perduto, pari al 10 per cento del prezzo di listino del costruttore, è elevato al 15 per cento in caso di sostituzione con macchine ad emissioni over Tier 3. Al contributo statale di cui al precedente periodo si affianca obbligatoriamente un contributo almeno di pari valore da parte del costruttore o del distributore.
Il mezzo da sostituire deve essere ceduto, se non distrutto, in regola con la normativa per la sicurezza del lavoro e le vigenti norme per la circolazione stradale e deve essere obbligatoriamente distrutto se prodotto anteriormente al 1° gennaio 1979.
Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma.
2. Le disposizioni, di cui al comma 1, hanno validità per le macchine agricole e movimento terra nuove acquistate, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolate, se del caso, non oltre il 31 marzo 2011.
3. L'operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa alle operazioni di credito necessarie all'acquisto delle macchine movimento terra, di cui al comma 1.

4. Lo stanziamento a favore della legge 28 novembre 1965, n. 1329, al fine di consentire l'erogazione dei relativi finanziamenti a tasso zero, è rifinanziato per gli anni 2010 e 2011 di 68 milioni di euro. A valere su tale rifinanziamento 11 milioni di euro sono finalizzati ai fini dell'esenzione delle relative pratiche dal pagamento di imposte e tasse e relativi oneri accessori.