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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.06.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.06.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati).

1. Al fine di limitare i danni prodotti dalla crisi all'industria dei turismo, sostenere lo sviluppo e l'occupazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistico e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata «Carta Italia», di seguito definita Carta.
2. Le modalità di gestione della Carta e di collegamento con il sistema dei «buoni vacanza» di cui al decreto 21 ottobre 2008, sono stabilite con decreto del Sottosegretario alla Presidenza dei Consiglio dei ministri con delega al turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.
3. La Carta è distribuita:
a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai soggetti di cui al comma 4;
b) all'estero dall'ENIT, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli ICE e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e turismo e dai soggetti di cui al comma 4.

4. La Carta è utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via Internet, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.
5. Ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applica la riserva di legge sulla vendita di pacchetti turistici a favore delle agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui ai comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
a) riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulla base imponibile lorda relativa alla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;
b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 150 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.