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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fiscalità auto aziendali).

1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 102, comma 2 è inserito il seguente:
«3. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis) la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi».
b) all'articolo 102, comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
«Per i beni di cui all'articolo 164 , comma 1, lettera a) e b-bis), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2».
c) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5,784,32 per i motocicli, euro 2.892,16 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 5061,28 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.084,566 per i motocicli, euro 578,438 per i ciclomotori».
2) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto limite di euro 25.306,39 per le autovetture è elevato a euro 36.151,976 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;».

2. Le disposizioni di cui al comma hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ident. 1.010.