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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.03.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tutela dei livelli occupazionali).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, al fine di prevedere precise garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, che non possono essere ridotti, per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, le modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione;
2. Al fine di verificare gli effetti delle disposizioni della presente legge sui livelli occupazionali, il protocollo, di cui al comma 1 prevede un sistema di monitoraggio con scadenza 31 dicembre 2009, sull'eventuale ricorso a forme di sostegno del reddito per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi ivi contenuti.
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.