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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in un'unica soluzione, nell'anno 2009, l'ammontare complessivo di euro 180 milioni. Le risorse previste dal presente articolo sono ripartite entro il 31 luglio 2009, alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 180 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.