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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0214.16.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0214.16.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Nell'anno 2012 la quota di incremento prevista dal comma 3, secondo periodo, dovrà essere utilizzata, per una quota non inferiore all'85 per cento, a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza».

em. 7.0214.