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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0213.83.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0213.83.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
«56-bis: I soggetti destinatari del Fondo debbono, trascorsi cinque anni dalla prima erogazione dell'anticipazione, rimborsare comunque quanto dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

em. 7.0213.