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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0213.82.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0213.82.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle parole: «25 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle parole «non superiore al 25 per cento».

em. 7.0213.