Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Gli enti locali e territoriali possono richiedere, sulla base di qualifiche e profili professionali, l'utilizzo di lavoratori ivi residenti, iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, per attività socialmente utili, come previsto dal decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, con la previsione di prestazione di un ammontare definito di ore settimanali. La disponibilità del lavoratore a svolgere le suddette attività costituisce titolo preferenziale alla riassunzione al termine del periodo di mobilità o di cassa integrazione.