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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0213.10.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2009  [ apri ]
0.7.0213.10.

All'emendamento 7.0.213 al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Sostituire l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, con il seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

3-ter. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 3-bis, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3-quater. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13 comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

em. 7.0213.