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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0212.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0212.9.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 8-bis, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-bis, residenti nelle Aree Svantaggiate che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
8-sexties. Il microcredito, di cui al comma 8-bis, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
8-septies. Alla elargizione del prestito, di cui al comma 8-sexties, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.
8-novies. Le Regioni possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-bis attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies.
8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma 8-decies, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro.

em. 7.0212.