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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0212.6.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0212.6.

Al comma 8, sostituire le parole: è aggiunto il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti i seguenti periodi.

Conseguentemente aggiungere il seguente periodo: «L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta altresì ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3), del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento ENPALS, operanti in regime di monocommittenza, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000, nonché ai soci lavoratori.

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 5».

em. 7.0212.