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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0300.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/03/2009  [ apri ]
7.0300.
approvato

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è soppresso;
b) il comma 10 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-quinquies, lettera c), del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è sostituito dal seguente:
«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.
4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».

I Relatori