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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.103.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2009  [ apri ]
7.103.
approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative:
1) al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente:
«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;».

3-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;
b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:
«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3-quater. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:
«3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
b) Sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:
«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni»;
c) sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:
«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».

I Relatori