stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.100.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2009  [ apri ]
7.100. (ulteriore nuova formulazione)
approvato

All'articolo 7, dopo il commna 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse stanziate per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non interiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

I Relatori
7.100. (nuova formulazione)
approvato

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse stanziate per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

I Relatori
7.100. (ulteriore nuova formulazione)

All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse stanziate per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

I Relatori