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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0301.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2009  [ apri ]
7.0301.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

I Relatori