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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.200.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/03/2009  [ apri ]
6.200.
approvato

All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui all'articolo 3, comma 68, della medesima legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenute nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».

I Relatori