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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.2.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
8.2.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono conferiti 50 milioni di euro già

destinati all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 30 milioni di euro già destinati all'attuazione dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché 100 milioni di euro delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Il Fondo di garanzia è altresì rifinanziato con le ulteriori disponibilità derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.