Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti».