Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Il comma 8 dell'articolo 77-bis. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 41 lettera c dall'articolo 2 della legge finanziaria 2009, è da intendersi nel senso che le risorse ivi citate sono escluse solo dalla base di calcolo relativa al 2007 assunta come riferimento per l'individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno.