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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.062.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.062.
riammesso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a seguito di esposizione amianto).

1. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e modificazioni, sulla base di curricula presentati dal datore di lavoro salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
2. All'onere derivante dal comma 1 (valutato in 2.400.000 euro dal 2009 al 2018) si provvede a valere sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del luglio 1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 con pari deduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, legge 8 marzo 2000, n. 53.