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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0201.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.0201.
inammissibile

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Razionalizzazione delle funzioni di assistenza tecnico scientifica alle amministrazioni pubbliche nel settore delle politiche attive di reinserimento lavorativo).

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavoratore interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno ad personam con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali.
3. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche alle dotazioni organiche dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Governo