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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.011.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.011.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane, industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche avvenute nella Regione Piemonte nel mese di novembre 1994).

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 nonché degli interventi agevolativi di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzazione delle somme rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.