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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
7.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme per favorire la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere).

1. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto da azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate.
2. Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
3. La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.

6. Spetta alle regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottare, con propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.
7. Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del fondo previsto all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.