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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
6.03.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Intervento cassa Depositi e Prestiti).

1. Lo stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e prestiti, interviene finanziando una quota pari al 50 per cento degli affidamenti concessi alle imprese.
2. A tal fine il ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, stipula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.
3. Tale convenzione, di durata almeno biennale, dovrà fissare, per la quota erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti, un tasso agevolato pari al 2 per cento.
4. Il tasso applicato dalle banche sugli stessi affidamenti non potrà essere maggiore del tasso Euribor».