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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
6.02.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Garanzia sui crediti erogati dai Confidi).

1. Lo stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, interviene nella garanzia dei crediti concessa dai Confidi.
2. I Confidi, dopo aver valutato il grado di rischio dei propri affidamenti, potranno richiedere l'intervento dello stato a garanzia di una quota massima del 50 per cento dei crediti da garantire.
3. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, le modalità applicative della presente disposizione».