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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.016.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
6.016.
inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese).

1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, relativo ai mutui da corrispondere nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, può essere sospeso, per una quota non superiore al 50 per cento, e l'ammontare dei ratei sospesi può essere risolto o in un'unica rata o rateizzato fino ad un massimo di 12 mesi a partire dall'ultimo pagamento stabilito dal piano di ammortamento del mutuo.
2. Dalla sospensione di cui al comma 1 sono esclusi gli oneri dovuti come interessi che rimangono totalmente a carico del mutuatario.
3. Il comma 1 si applica:
a) ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche, il cui reddito complessivo familiare sia inferiore a 60 mila euro annui fino al 31 dicembre 2008;
b) ai mutui accessi dai titolari ovvero dai rappresentanti legali delle piccole e medie imprese, con un fatturato non superiore a 40 milioni di euro oppure con un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, sottoscritti fino al 31 dicembre 2008.

4. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dei ratei sospesi e quelli determinati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dello Stato sino ad esaurimento delle risorse destinate allo scopo. Tale differenza viene versata al soggetto interessato entro sei mesi dalla richiesta effettuata dal mutuatario ai sensi del comma 1.
5. Per gli esercizi 2009, 2010 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro.
6. Il Ministro dell'economia e finanze è delegato a stipulare, entro tre mesi, un accordo con l'ABI al fine di garantire le modalità di applicazioni delle disposizioni di cui al comma 1».